Agcom: "affidamento in house ad Atac viola la concorrenza"

La sede dell'Antistrust

“Il Comune di Roma Capitale dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni, le iniziative adottate per rimuovere la violazione”: così si è espressa lo scorso 23 gennaio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom), presieduta dall’avvocato Giovanni Pitruzzella. Che ha aggiunto: “Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali, l’Autorità̀ potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni”. 

Dopo le varie Parentopoli, il flop della B1 e lo scandalo dei filobus, una nuova tegola si è abbattuta su Alemanno e la sua Amministrazione, e sempre nell’ambito dei trasporti pubblici, il settore a lui indigesto. Con i trasporti, infatti, il sindaco ha avuto fin dall’inizio un rapporto difficile,  incrinatosi in modo definitivo quando venne a galla la storia delle assunzioni pilotate in casa Atac; quando, in poche parole, si è scoperto che il soldi pubblici sono finiti dappertutto all’infuori del servizio erogato.

Le osservazioni (testo integrale) - “L’Autorità̀ Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 23 gennaio 2013, - è quanto si legge nel Bollettino Settimanale - ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto della delibera del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 47 del 15 novembre 2012  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune nel periodo compreso tra il 20 novembre e il 4 dicembre 2012.
Con tale provvedimento il Comune di Roma Capitale ha affidato per il periodo dal 1° gennaio 2013 fino al 3 dicembre 2019, direttamente e in esclusiva, ad ATAC S.p.A., società controllata interamente dal Comune, tutto il servizio di trasporto pubblico comunale, ricomprendente il trasporto di superficie (bus, filobus e tram) e di metropolitana (linee A, B/B1 e C in costruzione), il servizio di gestione dei parcheggi di interscambio e della sosta tariffata su strada, il servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché  il servizio di esazione e di controllo dei titoli di viaggio relativi alla rete periferica di Roma TPL S.c. a.r.l.
 L’Autorità̀, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni. A seguito dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 138/111, il quadro normativo attualmente vigente in materia di trasporto pubblico locale, pur prevedendo in via ordinaria l’evidenza pubblica quale modalità di affidamento dei servizi, consente tuttavia alle amministrazioni di avvalersi delle ipotesi di deroga espressamente previste all’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento Comunitario n. 1370/07, applicabile in virtù dei richiami esplicitamente contenuti all’art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all’art. 4-bis del D.L. n. 78/09.
   Nei casi in cui tali amministrazioni ritengano sussistenti i presupposti per avvalersi di tale facoltà, esse devono tuttavia:
I)                   in virtù del citato art. 4-bis del D.L. n. 78/09, aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi oggetto dell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo;
II)                 II) in applicazione dell’art. 34, comma 20 (già comma 13), del D.L. n. 179/12, pubblicare un’apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
III)              III) in applicazione dell’art. 6 e dell’allegato 1 del Regolamento n. 1370/07, nonché dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia Europea nel caso Altmark, determinare le compensazioni in maniera tale da non superare l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese o sulle entrate dell’operatore.
   Alla luce della richiamata disciplina - che vale a garantire la compatibilità con le norme a tutela della concorrenza dei casi di affidamento senza lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica -, la delibera del Comune di Roma Capitale in esame appare violativa dei principi concorrenziali per i profili di seguito evidenziati.
La delibera finita nell'occhio del ciclone
   In primo luogo, la delibera viola la norma di liberalizzazione minima di cui all’art. 4-bis del D.L. n. 78/093.
Non può infatti considerarsi quale assolvimento degli obblighi ivi previsti la richiamata pregressa aggiudicazione tramite gara dei c.d. servizi “aggiuntivi” di TPL nel 2009, a fronte di un affidamento in house deliberato nel 2012 e destinato a produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2013, dal momento che la norma richiede esplicitamente che la procedura di gara per almeno il 10% dei servizi sia “contestuale” all’affidamento diretto del restante 90%. Sotto ulteriore profilo, la delibera appare viziata dall’assoluta mancanza degli elementi richiesti dall’art. 34, comma 205, del D.L. n. 179/12.
   Al di là della presunta sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo, infatti, non vi è alcuna indicazione degli obblighi di servizio pubblico imposti, né di un valore delle relative compensazioni, calcolato, come dovrebbe essere, sulla base dei costi di un’azienda media gestita in modo efficiente.
   In relazione a tale aspetto, peraltro, il mancato assolvimento degli obblighi prescritti dall’art. 34 citato non consente di escludere che l’affidamento diretto dei servizi di TPL ad ATAC S.p.A. da parte del Comune di Roma Capitale integri ulteriori violazioni delle norme a tutela della concorrenza.
   Infatti, nella misura in cui la delibera, non fornendo elementi per escludere che le compensazioni in essa previste siano eccedenti rispetto a quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in violazione dell’allegato 1 al Regolamento n. 1370/07, e possano quindi tradursi nell’attribuzione ad ATAC di un indebito vantaggio che possa falsare la concorrenza, risulta suscettibile di costituire una fattispecie valutabile ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
   Tanto premesso, l’Autorità̀ ritiene che la delibera del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 47 del 15 novembre 2012, con cui è stato disposto l’affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico di superficie e su metropolitana e delle attività complementari dal 1° gennaio 2013 al 3 novembre 2019, nei limiti in cui non assolve gli obblighi imposti dall’art. 4-bis del D.L. n. 78/09 e dall’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, integri una violazione dei principi a tutela della concorrenza”.

Scrive il Fatto Quotidiano – "[…] Un fatto grave perché ci si trova di fronte ad un’amministrazione comunale che foraggia illegittimamente una propria impresa in crisi – senza, peraltro, far nulla per garantire e garantirsi che lo stato di dissesto venga arginato – e che per riuscire nell’intento scellerato draga centinaia di milioni di euro al mercato, sottraendosi alle regole delle gare pubbliche.
Se il Comune avesse seguito le regole, forse, i trasporti pubblici, i parcheggi e gli altri servizi affidati ad Atac avrebbero potuto essere erogati ai cittadini in condizioni di maggior efficienza e, ad un tempo, generare utili e profitti per imprese più meritevoli.
Alemanno ed i suoi, ora hanno due mesi per rendere conto all’Autorità Antitrust delle proprie decisioni e per rimuovere le violazioni loro contestate”.


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