Agcom: "affidamento in house ad Atac viola la concorrenza"
La sede dell'Antistrust |
“Il Comune di Roma Capitale dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni, le iniziative adottate per rimuovere la violazione”: così si è espressa lo scorso 23 gennaio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom), presieduta dall’avvocato Giovanni Pitruzzella. Che ha aggiunto: “Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali, l’Autorità̀ potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni”.
Dopo le varie Parentopoli, il flop
della B1 e lo scandalo
dei filobus, una nuova tegola si è abbattuta su Alemanno e la sua
Amministrazione, e sempre nell’ambito dei trasporti pubblici, il settore a lui
indigesto. Con i trasporti, infatti, il sindaco ha avuto fin dall’inizio un
rapporto difficile, incrinatosi in modo
definitivo quando venne a galla la storia delle assunzioni pilotate in casa Atac; quando,
in poche parole, si è scoperto che il soldi pubblici sono finiti dappertutto all’infuori
del servizio erogato.
Le osservazioni (testo integrale) - “L’Autorità̀ Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 23 gennaio 2013, - è quanto
si legge nel Bollettino Settimanale - ha deliberato di esprimere il proprio
parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così
come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al
contenuto della delibera del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 47
del 15 novembre 2012 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune nel periodo compreso tra
il 20 novembre e il 4 dicembre 2012.
Con tale
provvedimento il Comune di Roma Capitale ha affidato per il periodo dal 1°
gennaio 2013 fino al 3 dicembre 2019, direttamente e in esclusiva, ad ATAC
S.p.A., società controllata interamente dal Comune, tutto il servizio di
trasporto pubblico comunale, ricomprendente il trasporto di superficie (bus,
filobus e tram) e di metropolitana (linee A, B/B1 e C in costruzione), il
servizio di gestione dei parcheggi di interscambio e della sosta tariffata su
strada, il servizio di gestione della rete delle rivendite e di
commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché il servizio di esazione e di controllo dei
titoli di viaggio relativi alla rete periferica di Roma TPL S.c. a.r.l.
L’Autorità̀,
sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni. A seguito
dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del
D.L. n. 138/111, il quadro normativo attualmente vigente in materia di
trasporto pubblico locale, pur prevedendo in via ordinaria l’evidenza pubblica
quale modalità di affidamento dei servizi, consente tuttavia alle
amministrazioni di avvalersi delle ipotesi di deroga espressamente previste
all’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento Comunitario n. 1370/07, applicabile in
virtù dei richiami esplicitamente contenuti all’art. 61 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e all’art. 4-bis del D.L. n. 78/09.
Nei casi in
cui tali amministrazioni ritengano sussistenti i presupposti per avvalersi di
tale facoltà, esse
devono tuttavia:
I)
in
virtù del citato art. 4-bis del D.L. n. 78/09, aggiudicare tramite contestuale
procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi oggetto
dell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo
analogo;
II)
II)
in applicazione dell’art. 34, comma 20 (già comma 13), del D.L. n. 179/12,
pubblicare un’apposita relazione che dia conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta, che definisca i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche
se previste;
III)
III)
in applicazione dell’art. 6 e dell’allegato 1 del Regolamento n. 1370/07, nonché
dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia Europea nel
caso Altmark, determinare le compensazioni in maniera tale da non superare
l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma
delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di
servizio pubblico sulle spese o sulle entrate dell’operatore.
Alla luce
della richiamata disciplina - che vale a garantire la compatibilità con le
norme a tutela della concorrenza dei casi di affidamento senza lo svolgimento
di una procedura di evidenza pubblica -, la delibera del Comune di Roma
Capitale in esame appare violativa dei principi concorrenziali per i profili di
seguito evidenziati.
La delibera finita nell'occhio del ciclone |
In primo
luogo, la delibera viola la norma di liberalizzazione minima di cui all’art. 4-bis
del D.L. n. 78/093.
Non può infatti considerarsi quale assolvimento
degli obblighi ivi previsti la richiamata pregressa aggiudicazione tramite gara
dei c.d. servizi “aggiuntivi” di TPL nel 2009, a fronte di un affidamento in
house deliberato nel 2012 e destinato a produrre i suoi effetti a partire dal
1° gennaio 2013, dal momento che la norma richiede esplicitamente che la
procedura di gara per almeno il 10% dei servizi sia “contestuale”
all’affidamento diretto del restante 90%. Sotto ulteriore profilo, la delibera
appare viziata dall’assoluta mancanza degli elementi richiesti dall’art. 34,
comma 205, del D.L. n. 179/12.
Al di là
della presunta sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo,
infatti, non vi è alcuna indicazione degli obblighi di servizio pubblico
imposti, né di un valore delle relative compensazioni, calcolato, come
dovrebbe essere, sulla base dei costi di un’azienda media gestita in modo
efficiente.
In
relazione a tale aspetto, peraltro, il mancato assolvimento degli obblighi
prescritti dall’art. 34 citato non consente di escludere che l’affidamento
diretto dei servizi di TPL ad ATAC S.p.A. da parte del Comune di Roma Capitale
integri ulteriori violazioni delle norme a tutela della concorrenza.
Infatti,
nella misura in cui la delibera, non fornendo elementi per escludere che le
compensazioni in essa previste siano eccedenti rispetto a quanto necessario per
coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico
in violazione dell’allegato 1 al Regolamento n. 1370/07, e possano quindi
tradursi nell’attribuzione ad ATAC di un indebito vantaggio che possa falsare
la concorrenza, risulta suscettibile di costituire una fattispecie valutabile
ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Tanto
premesso, l’Autorità̀ ritiene che la delibera del Consiglio Comunale di Roma
Capitale n. 47 del 15 novembre 2012, con cui è stato disposto l’affidamento ad
ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico di superficie e su metropolitana
e delle attività complementari dal 1° gennaio 2013 al 3 novembre 2019, nei
limiti in cui non assolve gli obblighi imposti dall’art. 4-bis del D.L. n.
78/09 e dall’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, integri una violazione dei
principi a tutela della concorrenza”.
Scrive il Fatto
Quotidiano –
"[…] Un fatto grave perché ci si trova di fronte ad un’amministrazione comunale
che foraggia illegittimamente una propria impresa in crisi – senza, peraltro,
far nulla per garantire e garantirsi che lo stato di dissesto venga
arginato – e che per riuscire nell’intento scellerato draga centinaia
di milioni di euro al mercato, sottraendosi alle regole delle gare
pubbliche.
Se il Comune avesse seguito le regole, forse, i
trasporti pubblici, i parcheggi e gli altri servizi affidati ad Atac avrebbero
potuto essere erogati ai cittadini in condizioni di maggior efficienza e, ad un
tempo, generare utili e profitti per imprese più meritevoli.
Alemanno ed i suoi, ora hanno due mesi per rendere
conto all’Autorità Antitrust delle proprie decisioni e per rimuovere le
violazioni loro contestate”.
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